Art. 9.
(Inquadramento dei tecnici di laboratorio e dei tecnici di ufficio tecnico della scuola).

      1. I tecnici di laboratorio e i tecnici di ufficio tecnico della scuola, nonché il personale tecnico ex assistente tecnico, che partecipino al concorso od ai corsi previsti, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 della presente legge, sono inquadrati nell'area C, posizione economica C1.
      2. Ai tecnici di laboratorio ed ai tecnici di ufficio tecnico della scuola sono attribuiti il trattamento economico spettante al

 

Pag. 10

personale docente diplomato ed una progressione economica di carriera, secondo l'anzianità di servizio, ai sensi di quanto stabilito dalla tabella B annessa al contratto collettivo nazionale di lavoro, per il secondo biennio economico 2004-2005, del personale del comparto scuola, di cui all'accordo 7 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2005.